Valutazione Rischio Vibrazioni

Laddove necessario il Datore di Lavoro deve effettuare una Valutazione Rischio Vibrazioni, che diventa parte integrante alla Valutazione dei Rischi, al fine di individuare i Lavoratori esposti al rischio e predisporre le opportune misure di sicurezza.

La Valutazione Rischio Vibrazioni può essere redatta sia con misurazioni, secondo gli standard ISO-EN, sia senza misurazioni utilizzando i dati reperibili dalle banche dati dei costruttori dei macchinari o da quelle accreditate ISPESL.

La Valutazione Rischio Vibrazioni deve essere redatta, art. 202 Dlgs. 81/08, prendendo in considerazione:

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201;
c)   gli   eventuali   effetti   sulla   salute   e   sulla   sicurezza   dei   lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
f)  l'esistenza  di  attrezzature  alternative  progettate  per  ridurre  i  livelli  di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g)  il  prolungamento  del  periodo  di  esposizione  a  vibrazioni  trasmesse  al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;
h)  condizioni  di  lavoro  particolari,  come  le  basse  temperature,  il  bagnato, l’elevata  umidità o  il  sovraccarico  biomeccanico  degli  arti  superiori  e  del rachide;
i)  informazioni  raccolte  dalla  sorveglianza  sanitaria,  comprese,  per  quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

 

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