Valutazione Rischio Vibrazioni
Laddove necessario il Datore di Lavoro deve effettuare una Valutazione Rischio Vibrazioni, che diventa parte integrante alla Valutazione dei Rischi, al fine di individuare i Lavoratori esposti al rischio e predisporre le opportune misure di sicurezza.
La Valutazione Rischio Vibrazioni può essere redatta sia con misurazioni, secondo gli standard ISO-EN, sia senza misurazioni utilizzando i dati reperibili dalle banche dati dei costruttori dei macchinari o da quelle accreditate ISPESL.
La Valutazione Rischio Vibrazioni deve essere redatta, art. 202 Dlgs. 81/08, prendendo in considerazione:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.