Documento Valutazione Rischi

 

Cos’è il Documento Valutazione Rischi?

La redazione del Documento Valutazione Rischi (DVR) è uno deglio obblighi non delegabili del Datore di Lavoro (articolo 17 comma 1 lettera a) del D.l.gs 81/08) e deve essere redatto  in collaborazione dell’RSPP e del Medico Competente quando previsto ( articolo 29 comma 1 del D.Lgs. 81/08) consultando l’RLS  e, analizzando i rischi presenti in Azienda, fornisce indicazioni sulle misure di Sicurezza presenti e/o da mettere in atto per eliminare o ridurre i rischi alla Salute dei Lavoratori.

Ogni situazione lavorativa è diversa dalle altre per cui il Documento di Valutazione dei Rischi è unico e personalizzato per ogni Azienda.

 

Per quali aziende è obbligatorio il DVR?

Tutte le Società e tutte le attività, sia pubbliche che private, con qualsiasi tipo di contratto, sono soggette alla stipula del Documento di Valutazione dei Rischi.

Questo deve essere compilato entro tre mesi dall’inizio attività e in caso di sostanziali modifiche (variazioni del processo produttivo, variazioni dell’organizzazione del lavoro, significative ai fini della Salute e Sicurezza dei Lavoratori, denunce di infortuni gravi ecc. deve essere aggiornato entro 30 gg. dall’avvenimento della variazione.

Gli organi controllore, nel caso in cui effettuando una verifica trovassero l’Azienda sprovvista del DVR o non correttamente aggiornato possono elevare sanzioni.

 

Contenuti del Documento Valutazione Rischi

La valutazione anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151(N), nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Il documento redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei titoli specifici del D.Lgs 81/08.

 

Richiesta informazioni

Questo sito utilizza cookies. Per saperne di più: Privacy Policy

Utilizzando questo sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Per revocare il consenso è sufficiente cancellare i cookies di dominio dal browser