Aggiornamento Documento Valutazione Rischi

 Tutte le volte in cui avvengano modifiche sostanziali nel procedimento lavorativo è necessario l’Aggiornamento del Documento Valutazione Rischi (DVR), questo deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi di uno dei casi sottoelencati:

  • variazioni del processo produttivo;
  • variazioni all’organizzazione del lavoro, significative ai fini della Salute e Sicurezza dei Lavoratori,
  • denunce di infortuni gravi;
  • se il Medico Competente ne ravvisi la necessità;
  • cambio o nuove nomine nell’organigramma della sicurezza;
  • aggiornamenti normativi;
  • cambio sede, apertura di una sede distaccata o modifiche strutturali.

Al verificarsi di uno o più dei casi sopradescritti deve essere cura del Datore di Lavoro, di concerto con l’RSPP e il Medico Competente, di stilare l’Aggiornamento del Documento Valutazione Rischi con le relative modifiche.

Vogliamo quindi sottolineare che il Documento di Valutazione dei Rischi non è un documento fine a se stesso ma è parte fondamentale dell’azienda e deve seguire tutti quelli che sono cambiamenti strutturali, organizzativi e tecnici.

Lo scopo è il monitoraggio periodico della variazione degli eventuali rischi per i lavoratori e quindi adeguare le relative misure preventive e protettive.

Di tutto questo deve esserne data comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

In ultimo, nonostante il termine dei 30 giorni per aggiornare il Documento Valutazione Rischi, l’azienda dovrà dare immediata evidenza documentale dell’aggiornamento delle misure di prevenzione, comunicando tali dati al RLS.

Per attestare la validità del Documento questo deve riportare la data certa in cui è stato redatto e viene certificata dalla firma delle figure della Sicurezza.

 

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