Consulenza D. Lgs. 81/08

 

Consulenza per Medico Competente

Safety Consulting Snc fornisce alle aziende Clienti supporto per la scelta del Medico Competente a seconda delle caratteristiche della stessa.

 

Il Medico Competente

  • Criteri di applicabilità e definizione di Medico Competente
  • Titoli e requisiti del medico competente
  • Svolgimento dell’attività di medico competente
  • Medico Competente Coordinatore
  • Obblighi specifici del medico competente

Sorveglianza Sanitaria

  • Responsabilità del medico competente
  • Contenuto della sorveglianza sanitaria
  • Comunicazioni annuale alla ASL dei dati della sorveglianza sanitaria
  • Istituzione e gestione delle cartelle sanitarie
  • Giudizi di idoneità alla mansione specifica

Abuso di Alcool e Tossicodipendenza

  • Obblighi del datore di lavoro
  • Attività a rischio con divieto di assunzione di alcol
  • Attività a rischio con divieto di assunzione di stupefacenti
  • Obblighi del medico competente
  • Tutela dei terzi estranei

 

 

Criteri di applicabilità e definizione di Medico Competente
Nelle unità produttive dove a seguito della Valutazione dei Rischi si evidenzia la presenza di determinati Rischi per la Salute dei Lavoratori, il Datore di Lavoro, ovvero il dirigente delegato, è obbligato a nominare il Medico Competente.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 il M. C. è la figura che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della Valutazione dei Rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la Sorveglianza Sanitaria oltre a tutti gli altri compiti contenuti nel decreto.

Il Datore di Lavoro è tenuto ad assicurare al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti ed a garantirne l’autonomia.

Titoli e requisiti del medico competente
Il M. C. per svolgere le sue funzioni deve possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

  • Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  • Docenza in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e Igiene del Lavoro o in clinica del lavoro;
  • Autorizzazione ad esercitare la funzione di M. C. per i laureati in medicina e chirurgia che alla data del 01/09/1991 abbiano svolto precedentemente l'attività di Medico del Lavoro per almeno quattro anni;
  • Specializzazione in igiene e Medicina Preventiva o in medicina legale.

I medici in possesso dei titoli e dei requisiti sono iscritti nell’elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero della Salute.

Svolgimento dell’attività di medico competente
Il Medico Competente può svolgere la propria opera in qualità di:

  • Dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
  • Libero professionista;
  • Dipendente del Datore di Lavoro.

Resta inteso che il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di Medico Competente.

Il M. C., nominato dal Datore di Lavoro, può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con l’azienda che ne sopporta gli oneri. 

Medico Competente Coordinatore
Nei casi di aziende con più unità produttive, o di gruppi d’imprese ovvero qualora la Valutazione dei Rischi ne evidenzi la necessità, il Datore di Lavoro può nominare più Medici Competenti individuando tra essi un Medico con funzioni di coordinamento.

Obblighi specifici del medico competente
Il Medico Competente, nominato dal Datore di Lavoro, è sottoposto ai seguenti obblighi:

  • Collabora alla Valutazione dei Rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario,
  • Programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
  • Effettuare la Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori;
  • Collaborare all’attuazione delle misure per la tutela della Salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori;
  • Collaborare all’attività di Formazione e Informazione nei confronti dei Lavoratori, per la parte di competenza;
  • Collaborare all’organizzazione del Servizio di Primo Soccorso;
  • Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della Salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori;
  • Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi.

 

Responsabilità del Medico Competente
I compiti principali del Medico Competente comprendono la Sorveglianza Sanitaria che viene effettuata sia nei casi previsti dalla normativa vigente che in caso di esplicita richiesta del Lavoratore interessato a patto che il M. C. la ritenga correlata ai rischi lavorativi.
Contenuto della Sorveglianza Sanitaria
In breve, la Sorveglianza Sanitaria comprende:

  • Visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il Lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  • Visita medica periodica per controllare lo stato di Salute dei Lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal M. C. in funzione della Valutazione del Rischio;
  • Visita medica su richiesta del Lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai Rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
  • Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  • Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • Visita medica preventiva in fase preassuntiva su scelta del Datore di Lavoro che può scegliere tra questi ed un Medico del dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  • Visita medica precedente alla ripresa del Lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Resta comunque il divieto di effettuare la Sorveglianza Sanitaria per accertare stati di gravidanza e per tutti gli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del Datore di Lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico Competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Comunicazioni annuale alla ASL dei dati della Sorveglianza Sanitaria
Infine, entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, il M. C. trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate, evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di Rischio dei Lavoratori, sottoposti a Sorveglianza Sanitaria.

Istituzione e gestione delle cartelle sanitarie
Il Medico Competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di Rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per  l’esecuzione della Sorveglianza Sanitaria e la trascrizione dei relativi  risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente.
Il Medico Competente consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso con salvaguardia del  segreto professionale;
Il Medico Competente consegna al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di  lavoro, copia della cartella sanitaria e di Rischio, e gli fornisce le  informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima.

L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata da parte del D. L., per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.
Il Medico Competente fornisce informazioni ai Lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti  con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti.

Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
Il Medico Competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
Il Medico Competente partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della Valutazione del Rischio e della Sorveglianza Sanitaria;

Giudizi di idoneità alla mansione specifica
Il M. C., sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime,  per iscritto, uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica, dandone copia al Lavoratore e al Datore di Lavoro, ovvero:

  • Idoneità;
  • Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • Inidoneità temporanea;
  • Inidoneità permanente.

A seguito del giudizio espresso dal Medico Competente, il Datore di Lavoro, attua le misure indicate e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla  mansione specifica adibisce il Lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente  alle mansioni di provenienza.

 

Alcool e Tossicodipendenza

Obblighi del datore di lavoro
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo, non delegabile, di Valutare tutti i Rischi lavorativi, incluse anche le eventuali interazioni dei Rischi presenti nell’ambiente di lavoro con quelli derivanti da errate abitudini personali dei lavoratori, come l'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

Gli effetti delle sostanze psicotrope (alcol e stupefacenti) amplificano infatti i Rischi insiti nell'attività lavorativa.
Il Datore di Lavoro deve valutare, richiedendo in particolare la collaborazione del M. C., il rischio legato all’assunzione di alcolici e/o di stupefacenti nella propria azienda in base all’elenco delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la Sicurezza, l’incolumità o la Salute dei terzi. Lo stesso vale ovviamente per quel che riguarda l'assunzione di stupefacenti.
Il Datore di Lavoro deve preventivamente comunicare al Medico Competente l'esistenza delle mansioni a Rischio e i nominativi dei Lavoratori che svolgono dette mansioni.

Attività a rischio con divieto di assunzione di  alcol

  1. Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento di lavori pericolosi;
  2. Dirigenti e Preposti al controllo dei processi produttivi e alla Sorveglianza dei Sistemi di Sicurezza negli impianti a Rischio di incidenti rilevanti;
  3. Sovrintendenza ai lavori previsti in tubazioni, canalizzazioni e recipienti;
  4. Mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di:
  • Medico specialista in anestesia e rianimazione;
  • Medico specialista in chirurgia;
  • Medico ed infermiere di bordo;
  • Medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; Infermiere;
  • Operatore socio-sanitario;
  • Ostetrica caposala e ferrista.
  1. Vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi, mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
  2. Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
  3. Mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
  4. Mansioni inerenti le attività di trasporto;
  5. Addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
  6. Lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
  7. Capi forno e conduttori addetti ai forni di fusione;
  8. Tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
  9. Operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
  10. Tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

 

Attività a Rischio con divieto di assunzione di stupefacenti

  1. Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento di lavori pericolosi;
  2. Mansioni inerenti le attività di trasporto;
  3. Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

 

Obblighi del Medico Competente
Il Medico Competente provvede a verificare l’assenza di assunzione di alcol, sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendo i lavoratori a specifici test di screening in grado di evidenziarne l’assunzione, sia all’atto dell’assunzione del personale adibito alle mansioni che comportano un elevato Rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la Sicurezza, l’incolumità o la Salute dei terzi e successivamente, sia con periodicità da rapportare alle condizioni personali del Lavoratore, in relazione alle mansioni svolte.
Gli accertamenti mirati alla verifica dell’eventuale assunzione, da parte dei Lavoratori, di sostanze stupefacenti o psicotrope fanno parte del protocollo applicabile alla Sorveglianza Sanitaria per mansioni ad alto rischio, anche per terzi estranei, causato da dipendenze da alcol e da stupefacenti.
Il Medico Competente programma ed effettua la Sorveglianza Sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei Rischi specifici.

Anche in assenza di linee guida ufficiali, il Medico Competente procede obbligatoriamente alla Sorveglianza Sanitaria osservando gli indirizzi scientifici più avanzati.
La Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 riporta le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalità di prelievo, conservazione e catena di custodia dei campioni. L’accordo individua anche le tecniche analitiche più  specifiche con le quali effettuare la ripetizione delle analisi, garantendo affidabilità e uniformità secondo metodiche di qualità condivise.

Tutela dei terzi estranei
Il legislatore ha posto l’accento sulla tutela che riguarda anche i terzi estranei danneggiati dai comportamenti di Lavoratori che svolgono mansioni rischiose in condizioni psicofisiche menomate dall'assunzione di sostanze stupefacenti od alcol.
Questa finalità prevenzionistica a favore della collettività viene spesso ignorata in nome di diritti individuali cui dovrebbe essere consentito di calpestare i diritti collettivi a vivere, per esempio, protetti dall’essere investiti da chi utilizza mezzi di trasporto o sollevamento senza averne i necessari requisiti psicofisici.

 

Richiesta informazioni

Questo sito utilizza cookies. Per saperne di più: Privacy Policy

Utilizzando questo sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Per revocare il consenso è sufficiente cancellare i cookies di dominio dal browser