Consulenza D. Lgs. 81/08

 

Attività di Informazione e Formazione

 

         

FORMAZIONE GENERALE PER TUTTI I LAVORATORI

           
       

 

4 ore + aggiuntive

 

         
       

 

               

 

                 

 

         

Rischio basso

   

Rischio medio

   

Rischio alto

 

4 ore

   

8 ore

   

12 ore

 

Uffici e sevizi, commercio, artigianato, turismo

   

Agricoltura, pesca, P.A., Istruzione, trasporti, magazzinaggio

   

Costruzioni, industria alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali

 
         
         
         
         
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
                           

 

                           
               

AGGIORNAMENTO

                 
       

6 ore quinquennali per tutti i macrosettori di rischio

         
                                                         

La formazione prevista dai Titoli successivi al Titolo I del D. Lgs. 81/08 (macchine e attrezzature, DPI, movimentazione manuale dei carichi, videotermimali, sostanze pericolose, rifuiti fisici, ecc.) è aggiuntiva a questa.

 
 
 
 
         

LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI

           
         

aggiuntive 8 ore

           
                         

 

                             
               

AGGIORNAMENTO

                 
       

6 ore quinquennali per tutti i macrosettori di rischio

         
                                                         
                                                         
         

LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

           
         

16 ore

           

La formazione è strutturata in 4 moduli formativi

 

Modulo 1

Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

 

Giuridico-normativo

Gestione ed organizzazione della sicurezza

Individuazione e valutazione dei rischi

Comunicazione, formazione e consultazione

 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
             

 

AGGIORNAMENTO

 

               
               

6 ore quinquennali

                 

 

Prevenzione, Protezione, Informazione, Formazione, Addestramento e Organizzazione della Sicurezza sul Lavoro si devono tradurre in una attivazione diretta del Datore di Lavoro, dei sui Dirigenti della Sicurezza e dei Preposti in quanto destinatari diretti di responsabilità specifiche in merito.

Gli stessi infatti hanno l’onere, oltre che il dovere, di applicare tute le misure utili e necessarie a garantire la Sicurezza sul Lavoro. Le stesse potranno concretizzarsi combinando i principi di Protezione e Prevenzione con Modelli di Gestione e Controllo efficaci. Inoltre, per garantire un monitoraggio più efficace delle condizioni di Lavoro, il D.lgs. 81/2008 codifica i principi generali del “sistema delle deleghe” chiarendo definitivamente le ormai consolidate prassi giurisprudenziali in materia e ribadendo, in capo al Datore di Lavoro, tutti gli obblighi propri ed indelegabili in materia di Sicurezza. La codificazione delle responsabilità viene poi estesa dal Testo Unico anche alle figure, di fatto, dipendenti dal Datore di Lavoro quali i Dirigenti della Sicurezza ed i Preposti.
A fronte di queste novità, il D. L. è oggi tenuto all'adempimento di precisi obblighi formali e sostanziali per ottemperare integralmente alla legislazione dettata in materia di Salute e Sicurezza sul luogo di Lavoro.

La creazione di un ambiente di Lavoro sicuro ed idoneo a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei Lavoratori rappresenta non solo un obbligo ineludibile per l'imprenditore ma contemporaneamente si rivela nel tempo una scelta vincente sia per la produttività, sia per la redditività dell'impresa.
Safety Consulting Snc, direttamente o tramite i professionisti che collaborano con lei, offre alle aziende Clienti tutti i servizi necessari ad ottemperare alle prescrizioni di legge per l’Informazione e la Formazione dei Lavoratori in materia di Salute e Sicurezza sul luogo di Lavoro.
Safety Consulting Snc articola il suo intervento in due fasi, la prima di adeguamento agli standard minimi di Informazione e Formazione dei Lavoratori e la seconda di mantenimento nel tempo degli standard raggiunti.

 

La formazione dei Lavoratori, dei Preposti e dei Dirigenti

Il D.lgs. 81/08, all’articolo 37, comma 2 aveva demandato alla Conferenza Stato Regioni la definizione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità con le quali erogare la Formazione ai Lavoratori da parte del Datore di Lavoro. Il Legislatore aveva anche definito il termine entro il quale erogare il provvedimento e cioè entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto 81 quindi entro il 15 maggio 2009. Come spesso accade, i tempi non sono stati rispettati, ma l’11 gennaio 2012 sulla Gazzetta Ufficiale n. 8, viene finalmente pubblicato l’Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la Formazione dei Lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.lgs. 81/08.

Già da una prima lettura del testo sono emersi non pochi dubbi interpretativi, tanto che da più parti è stata sollecitata l’emanazione di una nota esplicativa da parte degli organismi competenti.

Innanzitutto ci si è accorti che il provvedimento, oltre a disciplinare, secondo il mandato ricevuto, la Formazione nei confronti dei Lavoratori, regolamenta anche la Formazione dei Preposti e dei Dirigenti di cui al comma 7 del citato articolo 37, per la quale però la Conferenza Stato Regioni non aveva ricevuto alcun mandato. Per tale motivo, in premessa al provvedimento, viene precisato che l’applicazione dei contenuti dell’accordo nei confronti dei Dirigenti e dei Preposti è da considerarsi facoltativa, ma costituisce corretta applicazione degli obblighi contenuti nel citato art. 37, comma 7. In caso di scelta di un percorso formativo diverso, sarà il Datore di Lavoro a dover dimostrare di aver comunque fornito ai Dirigenti e ai Preposti una formazione “adeguata e specifica”. Non va dimenticato che le prescrizioni contenute nel decreto 81 inerenti gli obblighi formativi, vanno intese come obbligazione di risultato da parte del Datore di Lavoro: solo quando si è verificato che il “messaggio” è correttamente arrivato nella testa del destinatario si possono considerare ottemperati gli obblighi normativi.

Va inoltre sottolineato che l’accordo si limita a disciplinare l’attività di Formazione, ma non l’Informazione, né, tanto meno, l’Addestramento. Sempre in premessa viene precisato che: “la formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.lgs. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari”. Ciò può ragionevolmente interpretarsi nel senso che l’applicazione dei contenuti dell’accordo è esaustiva degli obblighi formativi del Datore di Lavoro, salvo nei casi in cui sia necessario attivare (ad integrazione) specifici percorsi formativi previsti da norme particolari come ad esempio la formazione indicata all’articolo 73 relativa all’utilizzo di particolari attrezzature di lavoro (per altro disciplinata con altro accordo della Conferenza Stato Regioni in data 22 febbraio 2012), oppure quella puntualmente declinata all’articolo 258 in riferimento ai lavoratori esposti o potenzialmente esposti all’amianto.

La premessa dell’accordo si conclude con una nota nella quale si ricordano le previsioni dell’articolo 37 comma 12 che recita: “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del Datore di Lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”. L’indicazione contenuta nella nota, però, è che i Corsi di Formazione per i Lavoratori (quindi non quelli per i Preposti e per i Dirigenti) vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli Organismi Paritetici e agli Enti Bilaterali ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. La congiunzione “e” di cui sopra comporta evidentemente che la richiesta di collaborazione sia formulata ad entrambi i soggetti indicati. Il punto è particolarmente delicato ed è stato oggetto nel recente passato di una serie di richieste di chiarimenti rivolte al Ministero, tanto che già con Circolare n. 20 del 29 luglio 2011 veniva precisato che: “i criteri identificativi dei soggetti abilitati a svolgere i compiti che il D.lgs. 81/08 riserva agli Enti e Organismi Bilaterali vanno rinvenuti innanzitutto alla definizione di cui all’articolo 2 del D.lgs. 276/03, e successive modifiche e integrazioni e di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.lgs. n. 81/08. Tali disposizioni espongono con chiarezza come gli organismi debbano essere costituiti «a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative» nell’ambito del sistema contrattuale di riferimento. Se ne evince che ove si ponga in concreto (ad esempio, a seguito di una attività ispettiva) il problema della legittimazione di un organismo che si qualifica come «paritetico» a svolgere le funzioni che il D.lgs. n. 81/2008 riserva a tali Enti, esso va innanzitutto risolto verificando la sussistenza ed effettività del requisito appena riportato”, e poi ancora: “Dunque, il Datore di Lavoro è tenuto a chiedere tale collaborazione unicamente agli organismi, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall’azienda, in possesso dei requisiti di legge appena richiamati, sempre che sussistano gli ulteriori elementi - che devono essere entrambi presenti - individuati ex lege (articolo 37, comma 12, del D.lgs. 81/08), vale a dire che l’organismo operi nel settore di riferimento (es.: edilizia) e non in diverso settore e che sia presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico”. Probabilmente delle linee guida interpretative dell’Accordo potranno chiarire ulteriormente ed approfondire questo particolare passaggio. Il punto 1 dell’accordo disciplina i requisiti dei docenti. Possono essere interni o esterni all’azienda, ma devono essere in grado di dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. Tali requisiti saranno presto sostituiti da quelli contenuti nel provvedimento “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la Salute e Sicurezza sul Lavoro”, già elaborato dalla Commissione consultiva permanente ed in fase di pubblicazione su G.U.

Il punto 2 è relativo all’organizzazione della Formazione. Tra le altre indicazioni si evidenzia l’individuazione del numero massimo di partecipanti ad ogni corso che non può superare le 35 unità; l’obbligo di frequentare almeno il 90% delle ore di Formazione previste e la declinazione dei contenuti tenendo presenti le differenze di genere, di età, di provenienza e di lingua. Nei confronti dei Lavoratori stranieri i corsi vanno realizzati previa verifica della comprensione della lingua ovvero in presenza di traduttore o mediatore culturale.

Il punto 3 fornisce indicazioni sulla metodologia di insegnamento apprendimento. Qui la questione più rilevante e ampliamente dibattuta riguarda la possibilità di utilizzare modalità di Formazione a distanza (tramite piattaforma informatica), indicata con il termine e-Learning, è consentita, sulla base dei criteri e alle condizioni specificate nell’allegato 1, nei seguenti casi:

  • Per la formazione Generale dei Lavoratori (4 ore);
  • Per la formazione Rischio Basso dei Lavoratori (8 ore)
  • Per la formazione dei Preposti (4 ore);
  • Per l’intero percorso formativo per i Dirigenti;
  • Per tutti i corsi di aggiornamento esclusi i RLS;
  • Per i progetti formativi sperimentali eventualmente individuati, per Lavoratori e Preposti, dalle Regioni e Province autonome.

Il punto 4 entra nel merito del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1 (i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti), per i quali, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 21, la formazione è facoltativa. Sono previsti due distinti moduli: formazione generale e formazione specifica.

 

Formazione generale.

E’ un modulo dedicato alla presentazione dei concetti generali. Ha una durata minima di 4 ore. Costituisce credito formativo permanente. Come già visto può essere effettuato in modalità e-Learning. Non è prevista una prova di verifica dell’apprendimento (ma non è vietato farlo).

 

Formazione specifica

E’ l’attività formativa attuativa degli obblighi di cui all’art. 37, c. 1, lett. b): “rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di Prevenzione e Protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”, e a quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo: “Il D. L. assicura, altresì, che ciascun Lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente Decreto successivi al I. ecc.” La durata minima è individuata in base alla classificazione dei settori di cui all’allegato 2 all’accordo:

  • 4 ore per i settori della classe di Rischio Basso;
  • 8 ore per i settori della classe di Rischio Medio;
  • 12 ore per i settori della classe di Rischio Alto.

Non può essere attuata con modalità di apprendimento e-Learning. Non sono previste prove di verifica dell’apprendimento. Costituisce credito formativo permanente solo se derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome con durata e contenuti conformi all’Accordo.

Gli accordi Stato-Regioni relativi alla formazione alla sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti) del D.lgs. n. 81/08 definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere. La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto.

Le nuove regole sono entrate in vigore dopo la pubblicazione degli accordi in Gazzetta Ufficiale a gennaio 2012. 

 

Circa la formazione specifica dei lavoratori vanno infine sottolineate due cose:

  1. L’accordo precisa che “tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste dal comma 6 dell’art. 37: “La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”. Il “periodicamente” di cui sopra dovrà evidentemente essere declinato dal datore di lavoro sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e dei suoi aggiornamenti;
  2. Il percorso formativo ed i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario. Anche in questo caso sarà il datore di lavoro a stabilire tale necessità. 

Per il Preposto (punto 5 dell’accordo) è previsto lo stesso percorso formativo dei lavoratori con l’aggiunta di una formazione particolare la cui durata minima è prevista in 8 ore ed i cui contenuti comprendono:

1)      Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;

2)      Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;

3)      Definizione e individuazione dei fattori di rischio;

4)      Incidenti e infortuni mancati

5)      Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;

6)      Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il Preposto opera;

7)      Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di Prevenzione e Protezione;

8)      Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei Lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

I contenuti da 1 a 5 possono essere trattati con modalità di apprendimento e-Learning. E’ prevista una prova obbligatoria di verifica da effettuarsi con colloquio o test allo scopo di testare le conoscenze acquisite circa la normativa vigente e le competenze tecnico professionali.

Infine il punto 6 dell’accordo disciplina la formazione dei Dirigenti.

Qui sono previsti 4 moduli:

1)      Giuridico normativo;

2)      Gestione ed organizzazione della Sicurezza;

3)      Individuazione e Valutazione dei Rischi;

4)      Comunicazione, formazione e consultazione dei Lavoratori.

La durata minima è di 16 ore da programmarsi e da completarsi nell’arco temporale di 12 mesi. Anche in questo caso è prevista una prova obbligatoria di verifica delle competenze acquisite. Tutto il percorso formativo può essere effettuato con modalità di apprendimento e-Learning.

Dopo aver indicato le modalità di rilascio ed i contenuti degli attestati (punto 7), al punto 8 dell’accordo sono disciplinati i crediti formativi. In particolare, con riferimento alle fattispecie di cui al comma 4 dell’articolo 37 che recita: “La Formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a)     Della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b)     Del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c)      Della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Vengono riconosciuti crediti formativi nei seguenti casi:

  • Con riferimento alla lettera a) di cui sopra, in caso di passaggio del lavoratore ad azienda dello stesso settore produttivo (vedi allegato 2) di quella di provenienza è riconosciuto come credito formativo sia la Formazione Generale che quella Specifica;
  • In caso di passaggio ad azienda di diverso settore produttivo è riconosciuta come credito formativo la Formazione Generale, ma non quella Specifica che va ripetuta in riferimento al nuovo settore;
  • In caso di passaggio del lavoratore all’interno della stessa azienda multiservizi a mansioni riconducibili ad un settore a Rischio maggiore (sempre in riferimento all’allegato 2), è riconosciuto come credito formativo sia la Formazione Generale che quella Specifica, ma quest’ultima dovrà essere completata con un modulo integrativo conforme per durata e contenuti ai rischi delle nuove mansioni;
  • Con riferimento alle lettere b) e c) di cui sopra, è riconosciuto come credito formativo la Formazione Generale mentre va ripetuta la parte di Formazione Specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione.

 

Aggiornamento

Per i lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio (Basso, Medio, Alto).

Per i Preposti è previsto un aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore “in relazione ai propri compiti in materia di Salute e Sicurezza del Lavoro”.

La frase sopra virgolettata che compare nell’accordo genera un dubbio, tenuto conto, come detto, che i Preposti effettuano un tratto di percorso formativo comune con i lavoratori. Il dubbio è: i preposti sono tenuti ad un aggiornamento di 6 ore o di 12 ore (6 come lavoratori e 6 come Preposti)?

Per i Dirigenti è previsto un aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore.

L’accordo non lo precisa, ma si presuppone che la decorrenza del quinquennio di cui sopra sia da riferirsi alla data in cui è stato completato il corso di Formazione di riferimento, mentre per i soggetti già formati alla data di pubblicazione dell’accordo, la decorrenza del quinquennio parta dal 11 gennaio 2012. Inoltre l’aggiornamento non va confuso con i casi in cui è obbligatorio procedere a nuova e specifica Formazione o ad integrazione di quella già effettuata così come puntualizzato nell’ultimo capoverso del punto 9 dell’accordo.

Restano infine alcuni dubbi circa l’ottemperanza agli obblighi di Formazione in un’unica soluzione in prossimità della scadenza del quinquennio oppure con possibilità di distribuire nei cinque anni le ore di aggiornamento (in questo secondo caso andrebbero disciplinati limiti e modalità).

 

Disposizioni transitorie e riconoscimento della formazione pregressa

“Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di Formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di Formazione prima della adibizione del Dirigente, del Preposto o del Lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.”

A nostro parere ogni lavoratore, ma il ragionamento vale anche per il Dirigente e per il Preposto, prima di essere adibito a qualsivoglia attività lavorativa deve ricevere la necessaria Informazione, Formazione e, se del caso, Addestramento necessari a far sì che detta attività sia svolta in condizioni e con modalità che prevedano il massimo delle tutele possibili per la sua Salute e per la sua Sicurezza. In caso di accadimento di infortunio proprio nei 60 giorni di cui sopra, come dovrà essere valutata la posizione del Datore di Lavoro in modo particolare se l’accadimento dell’evento fosse riconducibile ad un difetto di Formazione?

L’ultimo capoverso dell’accordo Stato Regioni recita:

“In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i Lavoratori, i Dirigenti e i Preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di Formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.”

All’entrata in vigore dell’accordo è stato concesso un periodo di transizione (12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo, e quindi entro il 26 gennaio 2013) entro il quale considerare validi i corsi di Formazione effettuati in modo conforme alle previsioni normative precedenti l’accordo o secondo le indicazioni contenute nei contratti di lavoro collettivi.

La condizione era che detti corsi fossero stati “formalmente e documentalmente” approvati entro il 26 gennaio 2012.

 

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