Consulenza D. Lgs. 81/08

 

Valutazioni specifiche per Rischio Lavoro al Videoterminale

 

Tutela dei lavoratori videoterminalisti
Il titolo VII del Decreto Legislativo. n. 81 del 9 aprile 2008 prevede i requisiti di tutela della Salute e della Sicurezza per i Lavoratori con attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di Videoterminali.

Dove per Videoterminale si intende uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato, mentre è considerato Videoterminalista il Lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali comunque distribuite, dedotte le pause previste dalla legge.

Specificità della Valutazione dei Rischi e delle Misure di Prevenzione e Protezione
Il Datore di Lavoro, all’atto della Valutazione del Rischio, è tenuto ad analizzare i posti di lavoro dei Videoterminalisti con particolare riguardo:

  • ai rischi per la vista e per gli occhi;
  • ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
  • alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

A seguito della Valutazione dei Rischi il D. L. è tenuto ad adottare le misure di Prevenzione e Protezione specifiche per i Lavoratori addetti al Videoterminale.

Caratteristiche particolari delle attrezzature e degli ambienti di lavoro
La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi. L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità. La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del Videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore. Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività. La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al Lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani. Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell’operatore. Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso. Il piano di lavoro deve essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti. La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo. Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda.  Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore. Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell’utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile. Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata. L’impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo. L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore. Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore devono essere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale. Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro. Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di disconforto per i Lavoratori.

Pause dal lavoro al videoterminale
Il Videoterminalista, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause oppure cambiamento di attività. Le modalità e la durata di tali interruzioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale, ma in assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione, il Lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al Videoterminale. Le pause non sono cumulabili né all'inizio né al termine dell'orario di lavoro e sono considerate a tutti gli effetti parti integranti dell'orario di lavoro. Nel computo dei tempi di pausa non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, qualora il Lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il Medico Competente ne evidenzi la necessità.

Sorveglianza Sanitaria dei Videoterminalisti
I Lavoratori che utilizzano il Videoterminale per più di 20 ore settimanali comunque distribuite, sono sottoposti alla Sorveglianza Sanitaria, con particolare riferimento:

  • ai rischi per la vista e per gli occhi;
  • ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.

Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal M. C., la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i Lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, quinquennale negli altri casi. Il Datore di Lavoro è tenuto a fornire a sue spese ai Lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l’esito delle visite mediche ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

Formazione dei Videoterminalisti sui Rischi Specifici
Il Datore di Lavoro oppure il Dirigente hanno l’obbligo di Formare ed Informare i Lavoratori addetti al Videoterminale sui Rischi Specifici della loro attività, in particolare per quanto riguarda:

  • le misure applicabili al posto di lavoro;
  • le modalità di svolgimento dell'attività;
  • la protezione degli occhi e della vista.

 

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