Consulenza D. Lgs. 81/08

 

Rischio Vibrazioni

 

Tutela dei Lavoratori dall'Esposizione alle Vibrazioni
Il Capo III del Titolo VIII del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, determina i requisiti minimi per la Protezione dei Lavoratori contro i Rischi per la Salute e la Sicurezza derivanti dall'Esposizione da Vibrazioni Meccaniche.

Parametri per la valutazione del Rischio Vibrazioni
Il legislatore determina due parametri e sulla base dei loro valori fa discendere in capo al Datore di Lavoro degli obblighi più o meno stringenti, i parametri sono:

  • Vibrazioni Trasmesse al Sistema Mano-Braccio (H.A.V.):
    • le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un Rischio per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
  • Vibrazioni Trasmesse al Corpo Intero (W.B.V.):
    • le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano Rischi per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide
  • Sulla base delle due grandezze sopra esposte si definiscono i valori limite di azione:
    • Il valore d'azione giornaliero H.A.V. normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a 2,5 m/s2
    • Il valore d'azione giornaliero W.B.V. normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a 0,5 m/s2 e i valori limite di esposizione.
    • Il valore limite di esposizione giornaliero H.A.V., normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2, mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2;
    • Il valore limite di esposizione giornaliero W.B.V., normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2, mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2

Rimane inteso che in caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.
Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il Datore di Lavoro prende misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure di Prevenzione e Protezione per evitare un nuovo superamento.


Aspetti generali della valutazione del rischio vibrazioni
Il livello di Esposizione alle Vibrazioni Meccaniche può essere valutato mediante:

  • l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche;
  • il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle Vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'I.S.P.E.S.L. o delle Regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature.

Il D. L. effettua comunque la Valutazione del Rischio sulla base dei seguenti elementi:

  • il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
  • i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201;
  • gli eventuali effetti sulla Salute e sulla Sicurezza dei Lavoratori particolarmente sensibili al Rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
  • gli eventuali effetti indiretti sulla Sicurezza e Salute dei Lavoratori risultanti da interazioni tra le Vibrazioni Meccaniche, il Rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
  • le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
  • l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle Vibrazioni Meccaniche;
  • il prolungamento del periodo di esposizione a Vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;
  • condizioni di lavoro particolari, come:
  • le basse temperature
  • bagnato
  • l’elevata umidità
  • il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
    • informazioni raccolte dalla Sorveglianza Sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

 

Valutazione e Misurazione del Rischio Vibrazioni
Questa operazione va distinta dalla Misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.

Le misure vengono effettuate nel rispetto degli allegati tecnici.


Misure generali di Prevenzione e Protezione
Fatto salvo il rispetto delle misure generali di Prevenzione e Protezione, quando sono superati i valori di azione il D. L. elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'Esposizione e i Rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:

  • altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
  • la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
  • la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i Rischi di lesioni provocate dalle Vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le Vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
  • adeguati programmi di manutenzione:
  • delle attrezzature di lavoro
  • del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro
  • dei D.P.I.
    • la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
    • l'adeguata Informazione e Formazione dei Lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I., in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a Vibrazioni Meccaniche;
    • la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
    • l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
    • la fornitura, ai lavoratori esposti, di Indumenti per la Protezione dal freddo e dall'umidità.

 

Misure specifiche di Prevenzione e Protezione
I Lavoratori esposti a livelli di Vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla Sorveglianza Sanitaria.

La Sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal M. C. con adeguata motivazione riportata nel Documento di Valutazione dei Rischi e resa nota ai Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori in funzione della Valutazione del Rischio.

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della Sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal Medico Competente. Comunque, i Lavoratori esposti a Vibrazioni sono altresì sottoposti alla Sorveglianza Sanitaria quando, secondo il Medico Competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni:

  • l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni e' tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile;
  • effetti nocivi per la salute dove e' probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del Lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.

 

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