Consulenza D. Lgs. 81/08

 

Il R.S.P.P.

(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

Deve essere in possesso di capacità e requisiti necessari alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, così come indicato nel D. Lgs. 81/2008 (art. 32) e circolare Min. Lav. 39/2003 e come recepimento delle Direttive Comunitarie in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, e di indicazioni chiare e dettagliate sulle competenze richieste alle persone responsabili di protezione e prevenzione dei rischi professionali.

 

R.S.P.P. – artt. 2, 32 -34 D. Lgs. 81

Nell’ambito della complessa normativa sulla Sicurezza sul Lavoro e delle figure che essa disciplina, vi è l’R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), il cui ruolo può essere assegnato al Datore di Lavoro nei casi previsti dalla legge.

Nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (T.U.S.L. o D. Lgs. 81/08) si inizia a parlare di tale figura già nell’articolo 2 dello stesso, nel quale vengono date le definizioni, oltre che dell’R.S.P.P., di tutte le altre figure professionali che gravitano in un qualsiasi luogo di lavoro, a partire dal Lavoratore e arrivando fino a vari Dirigenti e Preposti.

In particolare l’art. 2 in merito all’R.S.P.P. lo descrive come:

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.”

Come si evince da quanto riportato il D. L. ha l’obbligo di incaricare una persona perché svolga le mansioni e i compiti tipici di chi deve tutelare la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori.

L’art 34 stabilisce che l’imprenditore può ricoprire il ruolo di R.S.P.P. nei casi seguenti:

  • Industrie e imprese artigiane che non superino i 30 dipendenti;
  • aziende agricole e/o zootecniche fino a10 dipendenti;
  • imprese ittiche che non superino i 20 impiegati;
  • tutte le altre non catalogabili come sopra che abbiano in organico fino a un massimo di 20 dipendenti.

 

In tutti gli altri casi

Il D. L. deve nominare un R.S.P.P. fra i suoi dipendenti oppure affidarsi a un consulente esterno.
A prescindere se l’R.S.P.P. sia il capo ufficio, un lavoratore e un esterno, egli deve essere sempre  debitamente formato e aggiornato sulla Sicurezza sul Lavoro.
Il D. L. deve produrre, a richiesta degli organi preposti al controllo, tutta la documentazione che certifichi la sua preparazione e attestare quindi che sia in possesso delle capacità e requisiti professionali di cui all’art. 2 già citato.

 

 

 

R.S.P.P. quali requisiti e di cosa si occupa

Come si può facilmente intuire dalla forma estesa dell’acronimo (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), l’R.S.P.P. è preposto a tutte le mansioni inerenti la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro di persone e cose.

I requisiti minimi e i compiti sono disciplinati dagli artt. 32 e 33 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
In particolare dalla lettura dell’art. 32 intitolato “Requisiti addetti Prevenzione e Protezione interni ed esterni” si evince che vi è una stretta correlazione tra requisiti e rischi precedentemente valutati, ed eventualmente accertati, sul luogo di lavoro dove l’R.S.P.P. svolge l’incarico assegnatogli.

L’addetto incaricato alla Prevenzione e Sicurezza sul luogo di lavoro deve essere in possesso almeno di un diploma di scuola secondaria superiore e un attestato di frequenza di un corso di formazione specifico per R.S.P.P.

Un titolo di studio per una delle lauree previste dal decreto 81/08 esclude la frequenza obbligatoria a un corso di formazione, al contrario, qualora l’incaricato abbia precedentemente svolto per almeno sei mesi la stessa funzione presso altre aziende certificate dal D. L. può non essere in possesso di diploma di scuola superiore.

L’art. 33 definisce invece quali siano i compiti che deve svolgere un R.S.P.P., primo fra tutti, c’è l’individuazione dei fattori di rischio.
Questo primo importante compito, attività  che deve espletare di concerto con il D. L., consente poi la redazione di un Documento di Valutazione dei Rischi, obbligatorio per legge e la cui mancanza può essere causa di sanzioni, anche pesanti.
Valutati i rischi al R.S.P.P. spetta la progettazione di adeguate misure di sicurezza atte a garantire la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori e  la verifica della applicazione delle stesse.

Tanto è strategica questa figura nell’ambito della Normativa sulla Sicurezza che fra le altre mansioni del R.S.P.P. vi è anche la partecipazione alle riunioni periodiche incentrate sulla Sicurezza aziendale, organizzate dal D. L., e a tal proposito è altresì tenuto al segreto professionale, per tutto ciò che riguarda la filiera lavorativa, durante tutto il suo mandato.

 

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