Consulenza D. Lgs. 81/08

 

Riunione Periodica

 

Criteri di applicabilità e partecipanti alla riunione periodica
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il Datore di Lavoro, direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, deve indire almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:

  • il Datore di Lavoro o un suo rappresentante;
  • il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (R.S.P.P.);
  • il Medico Competente, ove nominato;
  • il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).


La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al Rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla Sicurezza e Salute dei Lavoratori.

Nelle ipotesi di cui sopra, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, è facoltà del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.

Ordine del giorno della riunione periodica
Nel corso della riunione il Datore di Lavoro sottopone all’esame dei  partecipanti:

  • il Documento di Valutazione dei Rischi;
  • l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della Sorveglianza Sanitaria;
  • i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei Dispositivi di Protezione Individuale;
  • i programmi di Informazione e Formazione dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori ai fini della Sicurezza e della Protezione della loro Salute.


Azioni conseguenti la Riunione Periodica
Nel corso della riunione possono essere individuati:

  • codici di comportamento e buone prassi per Prevenire i Rischi di Infortuni e di malattie professionali;
  • obiettivi di miglioramento della Sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

 

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