PREVENZIONE INCENDI

 Con il DM  10 marzo 1998 sono stati forniti i criteri per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro e sono state indicate le misure di prevenzione incendi da adottare al fine di evitare che possa innescarsi un incendio e di portare in salvo le persone esposte, nel caso in cui l’incendio si fosse comunque innescato.

Con il DPR 151 del 01 agosto 2011 sono invece state introdotte novità con semplificazioni alle imprese in materia di autorizzazioni all’esercizio ai fini antincendio.

In sostanza il nuovo regolamento, facendo proprio il principio di proporzionalità persegue un duplice obiettivo:

  1. rendere più snella e veloce l’azione amministrativa;
  2. rendere più efficiente l’opera di controllo dei Comandi Provinciali che hanno la possibilità di concentrare la gran parte delle verifiche tecniche sulle attività con rischio di incendio più elevato.

A tal fine vengono distinte le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie A, B e C, (attività soggette: http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteElenco.aspx) che sono assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio.

  • categoria A - attività a basso rischio;
  • categoria B - attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità;
  • categoria C - attività con alto livello di complessità.

Per le attività di categoria A l'attività può cominciare previa presentazione della Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA)

Per le attività di categoria B è necessario ottenere la valutazione di conformità dei progetti. L'attività può poi cominciare previa presentazione di SCIA.

Per le attività di categoria C è necessario ottenere la valutazione di conformità dei progetti. L'attività può poi cominciare previa presentazione di SCIA ma in ogni caso viene effettuato un controllo con sopralluogo ed, infine, viene rilasciato il Certificato di prevenzione incendi (CPI).

L’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (RINNOVO DEL CPI)

La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del Regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale è elevata a dieci anni.

Safety Consulting Snc in base alla pluriennale esperienza fornisce un supporto altamente specializzato nella consulenza per l’espletamento di pratiche di Prevenzione Incendi.
Lo staff tecnico dispone di personale altamente qualificato abilitato ai sensi Legge 7 Dicembre 1984 n° 818.


Con rapidità e professionalità il personale Safety Consulting Snc è in grado di fornire i seguenti servizi:

    • assistenza e gestione delle pratiche per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi con ottenimento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
    • redazione di pratiche antincendi per tutte le attività elencate nel D.M. 16.02.1982 e successive modifiche ed integrazioni, soggette alle visite di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco ed all’obbligo di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;
    • certificazioni e perizie, rilasciate da tecnici iscritti negli appositi albi Ministeriali;
    • messa a norme delle attività lavorative attualmente in possesso (o sprovviste) di Nulla Osta Provvisorio (N.O.P. – L. 818/84), volte all’ottenimento del C.P.I.;
    • attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (RINNOVO DEL CPI);
    • collaudi e certificazione impianti;
    • redazione e tenuta del Registro periodico dei controlli per la prevenzione incendi;
    • perizie attestanti la resistenza al fuoco (R.E.I.) di elementi strutturali portanti e di separazione o progettazione per loro riqualificazione;
    • redazione piani di emergenza e planimetrie per emergenza ed evacuazione;
    • supporto nella conduzione di prove pratiche di evacuazione e antincendio;
    • formazione per addetti antincendio a rischio basso/medio/elevato come da DM 10.03.1998 ed assistenza agli esami di idoneità presso i VVF.

 

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