Consulenza D. Lgs. 81/08

 

Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.)

Obbligo del committente di qualifica degli appaltatori e dei subappaltatori
Nell’ambito specifico della tutela dalla Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro, il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad una o più imprese appaltatrici oppure ad uno o più lavoratori autonomi all’interno della propria azienda è tenuto a:

  • verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e/o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto;
  • fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui Rischi Specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di Prevenzione e di Emergenza adottate in relazione alla propria attività.

La qualifica delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi deve avvenire attraverso:

  • l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  • l’acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Cooperazione dei Datori di Lavoro operanti nella medesima azienda
I Datori di Lavoro, compresi i subappaltatori, operanti nell’azienda:

  • cooperano all’attuazione delle misure di Prevenzione e Protezione dai Rischi sul Lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
  • coordinano gli interventi di Protezione e Prevenzione dai Rischi cui sono esposti i Lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare Rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

 

Contenuti minimi della valutazione dei rischi
Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) deve contenere:

  • una relazione sulla Valutazione di tutti i Rischi per la Sicurezza e la Salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la Valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del Documento è rimessa al Datore di Lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di Prevenzione;
  • l’indicazione delle misure di Prevenzione e di Protezione attuate e dei Dispositivi di Protezione Individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di Sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o di quello Territoriale e del Medico Competente che ha partecipato alla Valutazione del Rischio;
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a Rischi Specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata Formazione e Addestramento.

 

Criteri di applicabilità del Documento di Valutazione dei Rischi di Interferenza
Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento tra le diverse realtà (imprese e professionisti) operanti in azienda, elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i Rischi da Interferenze. Il D.U.V.R.I. deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. L’obbligo a carico del Datore di lavoro che abbia la disponibilità dei locali di redazione del D.U.V.R.I. non si applica:

  • ai servizi di natura intellettuale;
  • alle mere forniture di materiali o attrezzature;
  • ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino Rischi derivanti dalla presenza di Agenti Cancerogeni, Biologici, Atmosfere Esplosive o dalla presenza di Rischi particolari.

Il D.U.V.R.I. deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la Valutazione dei Rischi.

Obbligo di indicazione dei costi per la sicurezza nei contratti
Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, devono essere specificamente indicati a pena di nullità:

  • i costi relativi alla Sicurezza del Lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;
  • i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i Rischi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni;
  • i costi relativi alla Sicurezza del Lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.

 

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