Consulenza D. Lgs. 81/08

 

Rischio Campi Elettromagnetici

 

Tutela dei Lavoratori dall'Esposizione a Campi Elettromagnetici
Il Capo IV del Titolo VIII del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 determina i requisiti minimi per la Protezione dei Lavoratori contro i Rischi per la Salute e la Sicurezza derivanti dall'Esposizione ai Campi Elettromagnetici (C.E.M.) (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la Protezione dai Rischi per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia e da correnti di contatto. Il Decreto non contempla nel suo campo di applicazione la Protezione da eventuali effetti a lungo termine e i Rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione. Vengono definiti i campi elettromagnetici come campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz.


Parametri per la Valutazione dell’Esposizione a Campi Elettromagnetici
I valori di azione e i valori limite di Esposizione sono così definiti:

  • Valori di Azione:
    • l'entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B), “corrente indotta attraverso gli arti (IL)” e densità di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel presente capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di Esposizione.
  • Valori Limite di Esposizione:
    • limiti all'Esposizione a Campi Elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla Salute accertati e su considerazioni Biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i Lavoratori esposti ai Campi Elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la Salute conosciuti.

 

Aspetti generali della Valutazione dell’Esposizione a Campi Elettromagnetici
Nell'ambito della Valutazione dei Rischi da Esposizione a Campi Elettromagnetici, il Datore di Lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei Campi Elettromagnetici ai quali sono esposti i Lavoratori.  La Valutazione, la Misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (C.E.N.E.L.E.C.). Finché le citate norme non avranno  contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la Valutazione, misurazione e calcolo dell'Esposizione dei Lavoratori ai Campi Elettromagnetici, il Datore di Lavoro adotta le specifiche “buone prassi” individuate od emanate  dalla Commissione consultiva permanente per la Prevenzione degli Infortuni e per  l'Igiene del Lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati  dai fabbricanti delle attrezzature. A seguito della Valutazione dei livelli dei campi, qualora risulti che siano superati i valori di azione, il D. L. valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.

 

Valutazione e misurazione dell’Esposizione a Campi Elettromagnetici
Il Datore di Lavoro valuta quindi il Rischio da Esposizione a C.E.M., tenendo conto oltre che alle prescrizioni generali, anche a:

  • il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'Esposizione;
  • i valori limite di Esposizione e i valori di azione;
  • tutti gli effetti sulla Salute e sulla Sicurezza dei Lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
  • qualsiasi effetto indiretto quale:
    • interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
    • rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
    • innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
    • incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
    • l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai Campi Elettromagnetici;
    • la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di Esposizione ai Campi Elettromagnetici;
    • per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della Sorveglianza Sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
    • sorgenti multiple di Esposizione;
    • esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

 

Misure generali di Prevenzione e Protezione
A seguito della Valutazione dei Rischi, qualora risulti che i valori di azione sono superati, il Datore di Lavoro, elabora ed applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire Esposizioni superiori ai valori limite di Esposizione, tenendo conto in particolare:

  • di altri metodi di lavoro che implicano una minore Esposizione ai Campi Elettromagnetici;
  • della scelta di attrezzature che emettano Campi Elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
  • delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei Campi Elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di Dispositivi di Sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di Protezione della Salute;
  • degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
  • della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
  • della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
  • della disponibilità di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale.

 

Misure specifiche di Prevenzione e Protezione
I luoghi di lavoro dove i Lavoratori possono essere esposti a Campi Elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. La Sorveglianza Sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal Medico Competente, tenuto conto dei risultati della Valutazione dei Rischi trasmessi dal D. L.

In sostanza la norma impone al Datore di Lavoro di effettuare la Sorveglianza Sanitaria e di implementare le misure di Prevenzione e Protezione specifiche qualora non essendo state effettuate le misure strumentali si può ragionevolmente ritenere che siano stati superati i valori di azione.

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