Consulenza D. Lgs. 81/08

 

La Valutazione del Rischio da Agenti Cancerogeni e Mutageni


Che cosa sono gli agenti cancerogeni e mutageni?

  1. una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.lgs. 52/97, e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione di corrispondenti Direttive Comunitarie;
  2. un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1, quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi dei D.lgs. 52/97, e D.lgs. 285/98;
  3. una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato VIII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato VIII.

 

Categorie di sostanze cancerogene

Categoria 1

Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo.

Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo

ad una sostanza e lo sviluppo di tumori.

Categoria 2

Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo.

Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di:

- adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali,

- altre informazioni specifiche.

Frasi di rischio delle sostanze e preparati cancerogeni

Per le categorie 1 e 2 è utilizzata la seguente specifica frase di rischio:

Tossico R 45 Può provocare il cancro.

Per le sostanze e i preparati che presentano un rischio cancerogeno soltanto per inalazione (ad esempio sotto forma di polveri, vapori o fumi) deve essere utilizzata la specifica frase di rischio:

Tossico R 49 Può provocare il cancro per inalazione

Un preparato è cancerogeno quando contiene una o più sostanze cancerogene appartenenti alle categorie 1 o 2 in concentrazione maggiore o uguale a 0.1%

Categorie di sostanze mutagene e relative frasi di rischio

I mutageni sono agenti che aumentano la frequenza delle mutazioni

Categoria 1

Sostanze note per gli effetti mutageni sugli esseri umani.

Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione degli esseri umani ad una sostanza e alterazioni genetiche ereditarie

Categoria 2

Sostanze che dovrebbero considerarsi mutagene per gli esseri umani.

Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie, in generale sulla base di:

- adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali,

- altre informazioni specifiche.

Sostanze/preparati mutageni e relative frasi di rischio

Per le categorie 1 e 2 è utilizzata la seguente specifica frase di rischio:

Tossico R 46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie

 

 

 

Sostanze classificate dalla Commissione CE nelle categorie di cancerogenicità o mutagenicità:

  • Categoria 1  n. sostanze 55
  • Categoria 2  n. sostanze 787
  • Categoria 3  n. sostanze 126

 

ALLEGATO XLII

Elenco di sostanze, preparati e processi

  1. Produzione di auramina col metodo Michler.
  2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nelle pece di carbone.
  3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate;
  4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool Isopropilico
  5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro

 

 

 

 

 

Esistono sostanze cancerogene o mutagene non classificate R45 R46 R49?

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), giudica cancerogeni o possibili cancerogeni alcuni agenti o esposizioni non previsti come tali nel D.lgs 81/08 o in altre leggi nazionali, tra cui ad esempio la silice libera cristallina e la formaldeide.

Nella “Tabella delle malattie professionali”, cui fa riferimento l’INAIL per l’eventuale indennizzo, sono citate alcune neoplasie per le quali è ammessa l’origine professionale: per esempio, la polvere di cuoio.

Come deve procedere il datore di lavoro per applicare il D.lgs. 81/08 relativamente ai cancerogeni e ai mutageni?

Il primo passo richiesto è quello di ricercare all’interno delle proprie lavorazioni l’eventuale presenza di “agenti cancerogeni”

Si devono individuare le frasi di rischio R45 R49 R46 nelle schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati o direttamente sulle etichettature

Si possono altresì consultare le liste degli agenti R45 R49 R46 per identificare:

  • eventuali errori/omissioni di etichettatura
  • sostanze che si producono durante i processi lavorativi

Cosa si deve fare quando si scopre che nelle lavorazioni dell’azienda esistono possibili esposizioni a cancerogeni e/o mutageni?

Il datore di lavoro deve verificare se la sostanza può essere eliminata, eventualmente sostituendola con un’altra non cancerogena.

Se non è eliminabile, deve verificare la possibilità di utilizzare un sistema chiuso, in modo da ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori Il livello di esposizione dei lavoratori all’agente cancerogeno deve comunque essere condotto al più basso valore tecnicamente possibile (impiantistica, DPI, procedure ordinarie e di emergenza)

Dopo aver fatto ciò, il datore di lavoro dovrà valutare quali sono i livelli dell’agente

cui i lavoratori sono esposti (misurazioni).

Deve informare e formare i lavoratori relativamente ai rischi e alle misure di protezione

Fa sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria

Come si deve comportare il Datore di Lavoro nei riguardi di agenti ritenuti cancerogeni o mutageni ma che non riportano le frasi R45 R49 o R46?

Queste esposizioni vanno prese in considerazione nella valutazione e nella gestione

dei rischi presenti in azienda ai fini della eliminazione o riduzione al minimo dei rischi, della programmazione della prevenzione, della “sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso”, limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria.

Le procedure di intervento sono le stesse richieste per qualsiasi altra situazione di pericolo, per la quale il datore di lavoro deve valutare i possibili rischi e decidere la necessità di misure di prevenzione e protezione: tra i possibili effetti dell’agente si terrà conto, in questo caso, della possibile azione cancerogena e si adotteranno le particolari misure preventive ritenute necessarie e indicate dalla tecnica.

In ogni caso, l’approccio agli agenti cancerogeni descritto D.lgs. 81/08 appare utilmente applicabile a tutte le situazioni di rischio cancerogeno.

Il documento di valutazione previsto dal D.lgs. 81/08 deve contenere le seguenti informazioni:

  • le attività lavorative che comportano la presenza di agenti cancerogeni e/o mutageni;
  • i motivi per i quali sono impiegati;
  • i quantitativi utilizzati, prodotti o presenti come impurità o sottoprodotti;
  • il numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti;
  • l'esposizione dei lavoratori e il grado della stessa;
  • le misure preventive e protettive applicate;
  • tipo dei dispositivi di protezione individuale adottati;
  • quanto fatto per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e/o mutageni.

 

 

Quali lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente?

La valutazione dell’esposizione dei lavoratori deve permettere la loro classificazione in:

  • LAVORATORI ESPOSTI:
    • soggetti la cui mansione ed attività prevede l’esposizione a sostanze cancerogene/mutagene
  • POTENZIALMENTE ESPOSTI:
    • soggetti che lavorano con sorgenti di rischio confinate e che possono essere esposti solo accidentalmente
  • NON ESPOSTI:
    • soggetti per i quali la mansione non prevede esposizione a cancerogeni/mutageni né saltuaria né indiretta
  • EX ESPOSTI:
    • soggetti precedentemente classificati come esposti o soggetti classificati come potenzialmente esposti laddove si sia verificata un’esposizione accidentale

 

 

Cos’e’ il registro degli esposti?

I lavoratori esposti sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato, il valore dell'esposizione a tale agente.

Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

Il datore di lavoro consegna copia del registro all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute il registro degli esposti.

Pur in assenza del decreto attuativo per l’istituzione del registro degli esposti, si ritiene debba essere utilizzato il modello a suo tempo concordato tra l’ISPESL, il Coordinamento delle Regioni ed il Ministero del Lavoro, reperibile nel sito dell’ISPESL

 

Comparti

Agenti

CE

IARC

Esposti

Produzione tessili

Formaldeide

R40

1

+

Composti del Cromo (VI)

R49

1

Composti del CD

R45, R46, R49

1

Produzione di abbigliamento, tranne le calzature

Formaldeide

R40

1

+

Produzione calzature

Tricloroetilene

R45

2A

+

Produzione di legno, di prodotti in legno

Composti del Cromo (VI)

R49

1

+++

Formaldeide

R40

1

Polveri di legno

-

1

Produzione di preparati chimici

Composti del Cromo (VI)

R49

1

+

Formaldeide

R40

1

Silice cristallina

R49*

1

Altre sostanze

 

-

Produzione di manufatti in gomma

Composti del CD

R45, R46, R49

1

+

Composti del Cromo (VI)

R49

1

N-nitrosodietilammina

R45

N-nitrosodimetilammina

R45

Composti del NI

R49

1

IPA

R45

2°, 2B

Produzione di ceramiche

Silice cristallina

R49*

1

+

Composti del Cromo (VI) e CD

R45, R46, R49

1

Industrie di base del ferro e dell’acciaio

Silice cristallina

R49*

1

++

Composti del Cromo (VI)

R49

1

Composti del NI

R49

1

Formaldeide

R40

1

IPA

R45

2A, 2B

Fibre ceramiche refrattarie

R49

2B

Fonderie di metalli non ferrosi e recupero metalli preziosi

Silice cristallina

R49*

1

++

IPA

R45

2A, 2B

Fibre ceramiche refrattarie

R49

2B

Metalmeccanica

Composti del Cromo (VI)

R49

1

+++

Composti del NI

R49

1

IPA

R45

2A, 2B

Tricloroetilene

R45

2B

Fibre ceramiche refrattarie

R49

2B

1-3 butadiene

R45, R46

2A

Altre sostanze

 

-

Galvanica

Composti del Cromo (VI)

R49

1

++

Composti del NI

R49

1

Composti del CD

R45, R46, R49

1

Cobalto Cloruro e Solfato

R49

2B

Altre sostanze

 

-

Orafi

Silice cristallina

R49*

1

++

Composti del Cd

R45, R46, R49

1

Composti del Ni

R49

1

Produzione e distribuzione elettricità, vapore, acqua e gas

Amianto

R45

1

+

IPA

R45

2A, 2B

Edilizia, manutenzione strade

Silice cristallina

R49*

1

++

Polveri di legno

-

1

IPA (Bitume e asfalti)

R45

2A, 2B

Amianto

R45

1

Ospedali

Antiblastici

 

 

+++

Formaldeide

R40

1

Ossido di etilene

R45, R46

1

Altre sostanze

 

-

Benzinai e casellanti

Benzene

R45

1

++

IPA

R45

2A, 2B

Emissioni diesel

 

2A

Smaltimento rifiuti

Amianto

R45

1

+

Altre sostanze

 

-

 

Quando si devono applicare le norme per la protezione da agenti cancerogeni e mutageni nei luoghi di lavoro?

Le disposizioni specifiche del D.lgs. 81/08 si applicano in tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni a causa della loro attività lavorativa.

La valutazione dell’esposizione deve essere fatta sempre?

Sì, il datore di lavoro deve sempre stabilire, attraverso misurazioni, qual è livello di esposizione dei lavoratori all’agente cancerogeno.

La misurazione permette di valutare l’efficacia delle misure di prevenzione adottate, per dimostrare l’esiguità del rischio o per accertare l’assenza di un agente.

La valutazione tiene conto comunque delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni prodotti o utilizzati, della loro concentrazione e della capacità di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento.

 

 

IARC

IARC Descrizione

 

CE Descrizione

CE

1

Cancerogeno per l’uomo

 

Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo

1

2A

Cancerogeno probabile

(limitata evidenza nell’uomo e sufficiente evidenza nell’animale)

 

Sostanze da considerare cancerogene per l’uomo

2

2B

Cancerogeno possibile

(limitata evidenza sull’uomo in assenza di sufficiente evidenza nell’animale ed inadeguata evidenza o assenza nell’uomo)

 

Sostanze da considerare con attenzione per i possibili effetti cancerogeni sull’uomo (2 sottocategorie)

3

3a-3b

3

Non classificabile per la cancerogenicità per l’uomo

 

Sostanze non valutabili per la cancerogenicità (2 sottocategorie)

4

4a-4b

4

Probabile non cancerogeno per l’uomo

 

Sostanze probabilmente non cancerogene

5

 

LISTA DI CONTROLLO PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA CANCEROGENI

 

N

La valutazione del rischio da cancerogeni

SI

NO

1

A seguito della valutazione del rischio chimico, è emerso che in azienda sono presenti agenti cancerogeni e/o mutageni (classificati cioè, R45 o R49 o R46), sia come materie prime, sia come sostanze emesse durante i processi lavorativi, sia come sostanze, preparati e processi di cui all’allegato del D.lgs. 81/08?

SI

NO

2

Se si, è stata eseguita la valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni

SI

NO

3

E’ stato coinvolto il Medico Competente nella valutazione del rischio?

SI

NO

4

E’ Stato stilato un elenco delle sostanze e dei preparati con le relative schede di sicurezza?

SI

NO

5

E’ stata verificata la possibilità di sostituire le sostanze e/o i preparati classificati come cancerogeni?

SI

NO

6

E’ stata verificata la possibilità di effettuare la lavorazione in ciclo chiuso?

SI

NO

7

Sono state attuate misure di prevenzione e protezione per ridurre al minimo l’esposizione?

SI

NO

7.01

Quantitativi minimi – procedure

SI

NO

7.02

Numeri minimi degli esposti

SI

NO

7.03

Contenimento ed aspirazione delle emissioni

SI

NO

7.04

Misurazioni per la verifica dell’efficacia e dell’efficienza degli impianti

SI

NO

8

Le procedure di valutazione dei rischi, la relazione tecnica ed i risultati delle indagini sono stati registrati nel Documento di valutazione riportando le seguenti informazioni?

SI

NO

8.01

Il nome e l’indirizzo dell’azienda

SI

NO

8.02

Il tipo e le quantità delle sostanze cancerogene utilizzate

SI

NO

8.03

La descrizione delle caratteristiche delle lavorazioni, durata, frequenza, quantitativi utilizzati

SI

NO

8.04

L’individuazione dei lavoratori potenzialmente esposti

SI

NO

8.05

La procedura di misurazione (la strategia e la metodologia di campionamento, la procedura analitica, i punti di campionamento, ecc.)

SI

NO

8.06

I tempi di misura (data, inizio e fine campionamento)

SI

NO

8.07

Le concentrazioni di esposizione professionale

SI

NO

8.08

Tutti gli eventi o fattori che possono influenzare sensibilmente i risultati

SI

NO

8.09

Le indagini svolte per sostituire la sostanza cancerogena

SI

NO

8.10

I provvedimenti di prevenzione e protezione adottati e da adottare

SI

NO

9

E’ stato compilato il registro degli esposti

SI

NO

10

E’ stata consegnata la copia del registro allo SPISAL e all’ISPEL

SI

NO

11

Sono stati messi a disposizione dei lavoratori, tramite i loro rappresentanti, i risultati delle valutazioni, comprese le misurazioni dell’esposizione ed i risultati collettivi ed anonimi dei controlli sanitari?

SI

NO

12

I lavoratori sono stati informati e formati in merito all’esito della valutazione e sui provvedimenti di prevenzione e protezione realizzati e sui comportamenti da attuare, con frequenza almeno quinquennale?

SI

NO

 

 

Quindi per la valutazione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni si fa riferimento agli adempimenti previsti negli articoli 236 e 237 del Capo II (Protezione da agenti cancerogeni e mutageni) del Decreto legislativo 81/2008 “devono essere messi in atto dopo aver applicato in ordine gerarchico e per quanto tecnicamente possibile, le misure dell’articolo 235 (Sostituzione e riduzione):

  • eliminazione o sostituzione dell’agente cancerogeno o mutageno;
  • lavorazione in sistema chiuso;
  • riduzione dell’esposizione al più basso valore possibile e comunque non superiori ai VLE dell’Allegato XLIII. 

Tuttavia l’introduzione dei Valori Limite di esposizione (VLE) non permette di garantire la tutela della salute dei lavoratori.

Infatti nella Direttiva del Consiglio 90/394/CEE del 28 giugno 1990 - nei “considerando” che precedono l’articolato - si può leggere:

  • nonostante le attuali conoscenze scientifiche non consentano di fissare un livello al di sotto del quale si possono escludere rischi per la salute, una limitazione dell’esposizione agli agenti cancerogeni ridurrà nondimeno questi rischi;
  • per contribuire alla riduzione di questi rischi, occorre stabilire Valori Limite ed altre disposizioni direttamente connesse per tutti gli agenti cancerogeni per cui l’informazione disponibile, compresi i dati scientifici e tecnici, lo renda possibile.

La valutazione del rischio, prevista all’articolo 236 risulta essere una valutazione dell’esposizione, i cui risultati devono essere riportati nel documento di valutazione dei rischi. In particolare la valutazione “deve conformarsi all’analisi di alcuni parametri e deve tener conto di tutti i possibili modi d’esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo”.

Questi i parametri della valutazione del rischio:

  • caratteristiche delle lavorazioni;
  • durata e frequenza;
  • quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati e della loro concentrazione;
  • capacità dell’agente di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento in relazione al proprio stato di aggregazione.

In definitiva il documento di valutazione, previsto dall’articolo 28 del Testo Unico, “deve essere integrato con specifiche tipologie di informazioni.

Ad esempio:

  • le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o di processi industriali di cui all’Allegato VIII, con indicazioni dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni.

In particolare nel documento deve essere posta attenzione nell’indicazione dei motivi per cui sono impiegati agenti cancerogeni, anche in diretto collegamento con quanto previsto dal comma 1 dell’art. 235 riguardante l'eliminazione dell’agente cancerogeno:

  • i quantitativi di sostanze ovvero di preparati cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
  • il numero di lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni: occorre dunque fare una distinzione fra i lavoratori esposti e quelli potenzialmente esposti.

Un criterio guida per l'identificazione per i diversi gruppi è l'utilizzazione della lista contenuta nell'Allegato n. 2 del Documento ‘Orientamenti riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro Comunità Europea DG V/E/2 Unità medicina e igiene del lavoro,

l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa.

Un dato conseguente, quando praticabile, a una misurazione dell’agente cancerogeno. La misurazione dell’agente cancerogeno, non necessariamente del solo aero disperso (eventuale valutazione dell’esposizione cutanea) deve comunque permettere di giudicare se il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso tecnicamente possibile.

E la valutazione dell’esposizione del lavoratore tramite la misurazione dell’agente, deve tenere conto del fatto che ogni metodo di determinazione di una sostanza ha un valore al di sotto del quale non è possibile affermare con una certa ‘sicurezza’ se l’agente sia o meno presente e in quale quantità, è importante perciò che il limite di rilevabilità, la sensibilità e la precisione del metodo vengano garantiti dal laboratorio che fa l’analisi;

- le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;

- le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.

Importante anche l’articolo 237 (Misure tecniche, organizzative, procedurali) del D.lgs. 81/2008 con particolare riferimento alla limitazione delle emissioni e alla misurazione degli agenti cancerogeni e mutageni.

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di progettare, con particolare importanza in sede di insediamento dell’attività, di programmare e sorvegliare le lavorazioni in modo tale da evitare l’emissione di agenti cancerogeni e mutageni nell’aria; solo quando ciò non è ‘tecnicamente possibile’ si deve provvedere (come già indicato nell’articolo 235) a far sì che l’esposizione dei lavoratori sia ridotta al più basso valore ‘tecnicamente possibile’, tramite impianti di aspirazione localizzata il più vicino possibile al punto di emissione e comunque dotare l’ambiente di lavoro di un adeguato sistema di ventilazione generale. 

Successivamente si provvede alla misurazione degli agenti cancerogeni e mutageni (con metodi di campionatura e misurazione conformi alle indicazioni dell’Allegato XLI del D.lgs. 81/2008) allo scopo di:

  • verificare l’efficacia delle misure intraprese;
  • individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente (articolo 237). 

La valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni può essere effettuata:

- con stime qualitative, attraverso modelli per valutare la dimensione possibile dell’esposizione (un buon modello di valutazione tiene conto di diverse variabili: pericolosità dell’agente, quantità, modalità d’uso e di esposizione, frequenza di esposizione, caratteristiche chimico-fisiche, protezione collettiva, …).  I metodi che utilizzano stime qualitative “assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella determinazione del rischio ‘pesando’, ognuno di essi in modo diverso, l’importanza assoluta e reciproca sul risultato valutativo finale”.

Il risultato “ottenuto dall’applicazione del modello non assegna un valore assoluto del rischio, ma permette di esprimere, per ogni situazione analizzata, un giudizio finale che è sempre relativo alla scala presa a riferimento” (nel documento agli atti è presente un elenco non esaustivo di modelli per la valutazione dei rischi per la salute); 

- con “misurazioni dell’agente cancerogeno o mutageno, effettuate per ogni individuo esposto o su base campionaria”.

Ricordiamo comunque la criticità della misurazione, infatti la “problematica della misura degli agenti cancerogeni e mutageni è condizionata dalla natura probabilistica degli effetti biologici e quindi dalla possibilità che anche piccole concentrazioni possano risultare dannose per gli esposti”.

Ad esempio la misura delle concentrazioni in aria di tali sostanze deve tenere conto del fatto che ogni metodo analitico presenta un valore al di sotto del quale non è possibile affermare con sicurezza se una sostanza sia o no presente e in quale quantità”. In questo senso risulta di fondamentale importanza “affrontare la questione delle analisi delle piccole quantità di sostanze e di presentare, per ogni metodo di misura, i valori che permettono di valutare se questo è in grado di fornire dati per poter misurare compiutamente le concentrazioni dell’agente chimico.

La valutazione dell’esposizione cutanea presenta poi, sia nell’aspetto dell’esecuzione che nell’interpretazione dei dati, difficoltà maggiori che non nell’esposizione per via inalatoria, infatti:

- non sono ancora di diffusi i metodi di campionamento e analisi dell’ esposizione cutanea; esistono due rapporti EN: CEN/TR 15278 (strategia di valutazione), CEN/TS 15279 (misurazione);

- non sono disponibili valori limite di esposizione cutanea con i quali poter confrontare le valutazioni effettuate (DOEL – Dermal Occupational Exposure Limits);

- la valutazione dell’esposizione, come attività di routine, risulta di non semplice applicazione sia per l’organizzazione dei prelievi che per i costi dell’indagine.

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