Consulenza D. Lgs. 81/08

 

Rischio Biologico

 

Definizione di Rischio Biologico
Il Titolo X del D. Lgs. 81/08 prescrive i requisiti per la Prevenzione e Protezione dei Lavoratori in tutte le attività lavorative nelle quali vi è Rischio di Esposizione ad Agenti Biologici.

Classificazione Agenti Biologici
Gli Agenti Biologici sono ripartiti in quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

  • Agente Biologico del gruppo 1:
    • un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
  • Agente Biologico del gruppo 2:
    • un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un Rischio per i Lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  • Agente Biologico del gruppo 3:
    • un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio Rischio per i Lavoratori; l'Agente Biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  • Agente Biologico del gruppo 4:
    • un Agente Biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio Rischio per i Lavoratori e può presentare un elevato Rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Il Datore di Lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di Agenti Biologici dei gruppi 2 o 3, deve dare preventiva comunicazione all'organo di vigilanza territorialmente competente.

 

Valutazione del rischio biologico
Il Datore di Lavoro, nella Valutazione del Rischio, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'Agente Biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

  • della classificazione degli Agenti Biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la Salute umana;
  • dell'Informazione sulle malattie che possono essere contratte;
  • dei potenziali effetti allergici e tossici;
  • della conoscenza di una patologia della quale è affetto un Lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
  • delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità Sanitaria competente che possono influire sul Rischio;
  • del sinergismo dei diversi gruppi di Agenti Biologici utilizzati.

 

Misure di prevenzione e protezione generali
Le misure tecniche, organizzative e procedurali che il Datore di Lavoro attua devono essere almeno le seguenti:

  • evita l'utilizzazione di Agenti Biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
  • limita al minimo i Lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al Rischio di Agenti Biologici;
  • progetta adeguatamente i processi lavorativi anche attraverso l’uso di Dispositivi di Sicurezza atti a proteggere dall’Esposizione accidentale ad Agenti Biologici;
  • adotta misure collettive di Protezione ovvero misure di Protezione Individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'Esposizione;
  • adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un Agente Biologico fuori dal luogo di lavoro;
  • usa il segnale di Rischio Biologico e altri segnali di avvertimento appropriati;
  • elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
  • definisce procedure di Emergenza per affrontare incidenti;
  • verifica la presenza di Agenti Biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
  • predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di Sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
  • concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di Sicurezza di Agenti Biologici all'interno e all’esterno del luogo di lavoro.

 

Misure di prevenzione e protezione particolari
Inoltre, per tutte le attività nelle quali la Valutazione del Rischio Biologico evidenzia Rischi per la Salute dei Lavoratori, il Datore di Lavoro assicura che:

  • i lavoratori dispongano dei Servizi Sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
  • i Lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
  • i Dispositivi di Protezione Individuale “ove non siano monouso,” siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
  • gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da Agenti Biologici vengano tolti quando il Lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

Il Decreto prevede comunque misure specifiche per strutture sanitarie, veterinarie, laboratori, stabulari e per processi industriali.

Informazioni e istruzioni particolari
Nelle attività per le quali la Valutazione dei Rischi evidenzia Rischi per la Salute dei Lavoratori, il D. L. fornisce ai Lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

  • i rischi per la Salute dovuti agli Agenti Biologici utilizzati;
  • le precauzioni da prendere per evitare l'Esposizione;
  • le misure igieniche da osservare;
  • la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei Dispositivi di Protezione Individuale ed il loro corretto impiego;
  • le procedure da seguire per la manipolazione di Agenti Biologici del gruppo 4;
  • il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.

 

Sorveglianza Sanitaria
Qualora l’esito della Valutazione del Rischio ne rilevi la necessità, i Lavoratori esposti ad Agenti Biologici sono sottoposti alla Sorveglianza Sanitaria.
Il D. l., su conforme parere del Medico Competente, adotta misure protettive particolari per quei Lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

  • la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei Lavoratori che non sono già immuni all'Agente Biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del Medico Competente;
  • l'allontanamento temporaneo del lavoratore.

 

Richiesta informazioni

Questo sito utilizza cookies. Per saperne di più: Privacy Policy

Utilizzando questo sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Per revocare il consenso è sufficiente cancellare i cookies di dominio dal browser