Consulenza D. Lgs. 81/08

 

Rischio Chimico

 

Definizione di Rischio Chimico
Il Capo I del Titolo IX del D. Lgs. 81/08 prescrive i requisiti minimi per la Protezione dei Lavoratori contro i Rischi per la Salute e la Sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di Agenti Chimici.

Valutazione del rischio chimico
Il D. L. effettua la Valutazione del Rischio Chimico e determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

  • le loro proprietà pericolose;
  • le informazioni sulla Salute e Sicurezza comunicate dal Responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di Sicurezza;
  • il livello, il modo e la durata della Esposizione;”
  • le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;
  • i valori limite di Esposizione professionale o i valori limite Biologici;
  • gli effetti delle misure Preventive e Protettive adottate o da adottare;
  • se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di Sorveglianza Sanitaria già intraprese.

Se a seguito della Valutazione del Rischio Chimico è stata riscontrata la presenza di agenti chimici pericolosi, devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:

  • progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
  • fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
  • riduzione al minimo del numero di Lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
  • riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’Esposizione;
  • misure igieniche adeguate;
  • riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
  • metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la Sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

Se i risultati della Valutazione dei Rischi dimostrano che, in relazione al tipo  e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di  Esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un Rischio Basso per la Sicurezza e irrilevante per la Salute dei Lavoratori e che le  misure di cui sopra sono sufficienti a ridurre il Rischio, il Datore di Lavoro deve solo Formare ed Informare i Lavoratori in merito al Rischio derivante da  Agenti Chimici pericolosi e delle misure di Prevenzione e Protezione adottate.
In caso contrario, ovvero se a seguito delle misure generali di Prevenzione e Protezione, il Datore di Lavoro ritiene che il Rischio Basso per la Sicurezza e irrilevante per la Salute dei Lavoratori non sussista, allora devono essere implementate misure specifiche di protezione da adottare in ordine di priorità:

  • progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
  • appropriate misure organizzative e di Protezione collettive alla fonte del Rischio;
  • misure di Protezione Individuali, compresi i Dispositivi di Protezione Individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;
  • Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori.

 

Misurazioni degli Agenti Chimici
Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato  livello di Prevenzione e di Protezione, il D. L., periodicamente ed  ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’Esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono  presentare un Rischio per la Salute, con metodiche standardizzate o in loro  assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori  limite di Esposizione professionale e per periodi rappresentativi  dell’Esposizione in termini spazio temporali.
Quando sia stato superato un valore limite di Esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il Datore di Lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell’evento, adottando immediatamente le misure appropriate di Prevenzione e Protezione.
I risultati delle misurazioni sono allegati ai Documenti di Valutazione dei Rischi e resi noti ai Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori.

Sorveglianza Sanitaria
I Lavoratori vengono inoltre sottoposti a Sorveglianza Sanitaria quando si valuti il Rischio non Basso per la Sicurezza e non irrilevante per la Salute dei Lavoratori.

Tale Sorveglianza Sanitaria viene effettuata:

  • prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’Esposizione;
  • periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal Medico Competente in funzione della Valutazione del Rischio e dei risultati della Sorveglianza Sanitaria;
  • all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Il monitoraggio Biologico è obbligatorio per i Lavoratori esposti agli Agenti per i quali è stato fissato un valore limite Biologico.
Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il Lavoratore interessato.

I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al Documento di Valutazione dei Rischi e comunicati ai Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori.

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